PAGINA INIZIALE LE RICERCHE FAMIGLIA RICHIESTE AREE I NOSTRI SERVIZI CHI SIAMO

 

 

 

Famiglia:

Art. 143 cod. civ. diritti e doveri reciproci. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistono gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.
Inoltre i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa (art.144 cod.civ.).
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco della fedeltà dell'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e l'obbligo di mantenere educare istruire la prole (art.147)

I beni dei coniugi sono assoggettati alla disciplina della comunione legale dei beni, salvo diversa scelta da parte dei coniugi. Si tratta di una comunione che non si estende a tutti i beni dei coniugi, infatti i beni oggetto della comunione sono indicati agli art.177 e 178 cod. civ.

A) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio esclusi quelli relativi a beni personali.
B) frutti dei beni propri di ciascuno (es. gli interessi su un credito di denaro) percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
C) I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se allo scioglimento della comunione non siano stati consumati.
D) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. In caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite sempre prima da entrambi fanno parte della comunione solo gli utili e gli incrementi.

Non fanno invece parte della comunione i beni elencati nell'art.179 cod. civ.

?) I beni di proprietà o su cui è costituito altro diritto reale prima del matrimonio.
?) beni acquisiti nel patrimonio per effetto di donazione o successione quando all'atto di donazione o testamento non risulti specificatamente attribuito alla comunione.
?) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o derivanti da pensione di invalidità.

L'amministrazione dei beni della comunione (art.180 c.c.)

L'amministrazione e la rappresentanza degli atti della comunione spettano disgiuntamente a ciascun coniuge, il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione nonché la stipulazione di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Per quanto riguarda la sorte degli atti compiuti senza il consenso del coniuge laddove esso sia necessario, bisogna distinguere(art.186):
a) gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati sono annullabili.
b) gli atti che hanno ad oggetto beni mobili sono validi. Tuttavia il coniuge che li abbia posti in essere è obbligato a ricostituire la comunione allo stato preesistente o qualora ciò non fosse possibile a pagare il valore equivalente

Obblighi gravanti sui beni della comunione (art.186)
I beni della comunione rispondono di tutti i pesi-onerei gravanti su di essi al momento dell'acquisto e delle spese per il mantenimento della famiglia e di ogni altra obbligazione dei coniugi


contratta anche separatamente per l'interesse della famiglia e di ogni altra obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.


I creditori della comunione: il grafico illustra in quale misura i beni della comunione e quelli personali dei coniugi rispondono per le obbligazioni contratte dai coniugi.

Creditori della comunione per le obbligazioni contratte da uno dei coniugi per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza il necessario consenso. Possono soddisfarsi sui beni della comunione fino al valore corrispondente della quota del coniuge quando non sono sufficienti i beni personali
Creditori particolari del coniuge Possono soddisfarsi sui beni della comunione fino al valore della quota del coniuge obbligato, prima però il creditore deve soddisfarsi sul patrimonio personale del coniuge e rivalersi sui beni della comunione solo se tale patrimonio personale non è sufficiente.
Creditori della comunione Possono soddisfarsi sui beni personali del coniuge nella misura della metà del credito se i beni della comunione non sono sufficienti

Con il termine divorzio si intende lo scioglimento del matrimonio, l'istituito si applica tuttavia anche ai matrimoni concordatari quelli cioè stipulati secondi il rito canonico per i quali si parla tuttavia di cessazione degli effetti civili.

Separazione e divorzio

Presupposti per lo scioglimento del matrimonio (art.1 L 898/70)

1) Impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale dei coniugi.
2) Condizioni previste dall'art.3:
a) sentenza di condanna all'ergastolo o alla pena detentiva superiore a 15 anni per uno o più delitti non colposi.
b)reati di incesto violenza carnale ratto a fine di libidine
d) omicidio volontario di un figlio, tentato o consumato omicidio ai danni del coniuge.
e) separazione giudiziale/ consensuale protratta da almeno 3 anni
f) separazione di fatto
g) matrimonio celebrato ma non consumato
h) passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rettificazione di attribuzione di sesso.