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Famiglia:
Art. 143 cod. civ. diritti e doveri reciproci. Con il matrimonio il marito
e la moglie acquistono gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri.
Inoltre i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare
e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi
e quelle preminenti della famiglia stessa (art.144 cod.civ.).
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco della fedeltà dell'assistenza
morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e
l'obbligo di mantenere educare istruire la prole (art.147)
I beni dei coniugi sono assoggettati alla disciplina della comunione
legale dei beni, salvo diversa scelta da parte dei coniugi. Si tratta
di una comunione che non si estende a tutti i beni dei coniugi, infatti
i beni oggetto della comunione sono indicati agli art.177 e 178 cod. civ.
A) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante
il matrimonio esclusi quelli relativi a beni personali.
B) frutti dei beni propri di ciascuno (es. gli interessi su un credito
di denaro) percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione.
C) I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se
allo scioglimento della comunione non siano stati consumati.
D) Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
In caso di aziende appartenenti ad uno dei coniugi prima del matrimonio
ma gestite sempre prima da entrambi fanno parte della comunione solo gli
utili e gli incrementi.
Non fanno invece parte della comunione i beni elencati nell'art.179 cod.
civ.
?) I beni di proprietà o su cui è costituito altro diritto
reale prima del matrimonio.
?) beni acquisiti nel patrimonio per effetto di donazione o successione
quando all'atto di donazione o testamento non risulti specificatamente
attribuito alla comunione.
?) I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o derivanti da pensione
di invalidità.
L'amministrazione dei beni della comunione (art.180 c.c.)
L'amministrazione e la rappresentanza degli atti della comunione spettano
disgiuntamente a ciascun coniuge, il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione nonché la stipulazione di contratti con i quali
si concedono o si acquistano diritti personali di godimento spettano congiuntamente
ad entrambi i coniugi.
Per quanto riguarda la sorte degli atti compiuti senza il consenso del
coniuge laddove esso sia necessario, bisogna distinguere(art.186):
a) gli atti che hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati sono
annullabili.
b) gli atti che hanno ad oggetto beni mobili sono validi. Tuttavia il
coniuge che li abbia posti in essere è obbligato a ricostituire
la comunione allo stato preesistente o qualora ciò non fosse possibile
a pagare il valore equivalente
Obblighi gravanti sui beni della comunione (art.186)
I beni della comunione rispondono di tutti i pesi-onerei gravanti su di
essi al momento dell'acquisto e delle spese per il mantenimento della
famiglia e di ogni altra obbligazione dei coniugi
contratta anche separatamente per l'interesse della famiglia e di ogni
altra obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.
I creditori della comunione: il grafico illustra in quale misura i beni
della comunione e quelli personali dei coniugi rispondono per le obbligazioni
contratte dai coniugi.
| Creditori della comunione per le obbligazioni
contratte da uno dei coniugi per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
senza il necessario consenso. |
Possono soddisfarsi sui beni della comunione
fino al valore corrispondente della quota del coniuge quando non sono
sufficienti i beni personali |
| Creditori particolari del coniuge |
Possono soddisfarsi sui beni della comunione
fino al valore della quota del coniuge obbligato, prima però
il creditore deve soddisfarsi sul patrimonio personale del coniuge
e rivalersi sui beni della comunione solo se tale patrimonio personale
non è sufficiente. |
| Creditori della comunione |
Possono soddisfarsi sui
beni personali del coniuge nella misura della metà del credito
se i beni della comunione non sono sufficienti |
Con il termine divorzio si intende lo scioglimento del matrimonio, l'istituito
si applica tuttavia anche ai matrimoni concordatari quelli cioè
stipulati secondi il rito canonico per i quali si parla tuttavia di cessazione
degli effetti civili.
Separazione e divorzio
Presupposti per lo scioglimento del matrimonio (art.1 L 898/70)
1) Impossibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale
e spirituale dei coniugi.
2) Condizioni previste dall'art.3:
a) sentenza di condanna all'ergastolo o alla pena detentiva superiore
a 15 anni per uno o più delitti non colposi.
b)reati di incesto violenza carnale ratto a fine di libidine
d) omicidio volontario di un figlio, tentato o consumato omicidio ai danni
del coniuge.
e) separazione giudiziale/ consensuale protratta da almeno 3 anni
f) separazione di fatto
g) matrimonio celebrato ma non consumato
h) passaggio in giudicato della sentenza che accerta la rettificazione
di attribuzione di sesso.
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