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Lavoro:

controversie di lavoro

In questa scheda segnaleremo le peculiarità che presenta una controversia di lavoro rispetto a quelle del giudice ordinario.
Tale rito si caratterizza per la maggior rapidità, con cui si arriva alla sentenza, sono state infatti previste per le parti (lavoratore e datore di lavoro) una serie di preclusioni, per cui già nella prima udienza, il giudice del lavoro possiede tutti gli elementi di fatto e di diritto per poter decidere la causa.
In realtà le cose sono più complesse, in quanto il processo avrà una fase istruttoria, la cui durata dipenderà dalla complessità della causa.
Ricordiamo infine che prima della riforma che ha istituito il giudice di unico (dlgs. 51/1998) la competenza per le controversie di lavoro era affidata al pretore (oggi appunnto sostituito dal giudice unico di primo grado).

Ambito di applicazione: il rito del lavoro si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato anche se non inerenti all'esercizio dell'impresa (es lavoro domestico a domicilio) ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto, ai rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale, ai rapporti parasubordinati. (art.409 c.p.c. )

Inoltre a seguito del d.lgs. n. 80 del 1990 anche la quasi totalità delle controversie di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, sono passati dalla giurisdizione dei tribunali Amministrativi a quella del giudice del lavoro tranne, appunto, alcuni particolari rapporti di lavoro (prefetti magistrati, professori universitari etc) che non hanno subito mutamenti di competenza.

Chiunque intenda promuovere una controversia di lavoro deve promuovere il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Ufficio del lavoro in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza.
Il lavoratore potrà optare anche per una conciliazione secondo le modalità previste dal contratto di lavoro, qualora il contratto preveda la costituzione di commisioni istituite appositamente per la conciliazione.
In assenza di tali previsioni, non resta che la conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro.

Se la conciliazione riesce verrà redatto un processo verbale che avrà efficacia di titolo esecutivo, (ossia la stessa efficacia di una sentenza) dopo il deposito nella cancelleria del tribunale ed in seguito del decreto del giudice che ne accerterà la regolarità formale.
Se la conciliazione non riesce, viene comunque redatto processo verbale con la indicazione dei motivi per cui non si è arrivati ad una conciliazione, e tale verbale avrà una sua influenza nel futuro giudizio instaurato davanti al giudice del lavoro.

Se il lavoratore propone ricorso al giudice del lavoro, senza aver espletato il tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice non potrà proseguire il giudizio ma lo dovrà sospendere assegnando alle parti un termine di 60 giorni per l'espletamento della conciliazione.
Se allo spirare dei 60 giorni non è stata presentata dal lavoratore la richiesta di conciliazione il processo non si estinguerà ma dovrà essere riassunto nei successivi 180 giorni.

Qualora il tentativo non riesca, l'unica strada che rimane aperta è quella giudiziale, la parte dovrà (con l'assistenza di un legale) proporre ricorso al tribunale del luogo dove è sorto ilrapporto di lavoro ossia dove si è concluso il contratto o il luogo dove si trova l'azienda o il luogo dove si trova una sua dipendenza. (art.413 c.p.c.).