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Lavoro: controversie di lavoro In questa scheda segnaleremo le peculiarità che presenta una controversia
di lavoro rispetto a quelle del giudice ordinario. Ambito di applicazione: il rito del lavoro si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato anche se non inerenti all'esercizio dell'impresa (es lavoro domestico a domicilio) ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria di affitto a coltivatore diretto, ai rapporti di agenzia di rappresentanza commerciale, ai rapporti parasubordinati. (art.409 c.p.c. ) Inoltre a seguito del d.lgs. n. 80 del 1990 anche la quasi totalità delle controversie di lavoro dei dipendenti degli enti pubblici, sono passati dalla giurisdizione dei tribunali Amministrativi a quella del giudice del lavoro tranne, appunto, alcuni particolari rapporti di lavoro (prefetti magistrati, professori universitari etc) che non hanno subito mutamenti di competenza. Chiunque intenda promuovere una controversia di lavoro deve promuovere
il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Ufficio del
lavoro in cui si trova l'azienda o una sua dipendenza. Se la conciliazione riesce verrà redatto un processo verbale che
avrà efficacia di titolo esecutivo, (ossia la stessa efficacia
di una sentenza) dopo il deposito nella cancelleria del tribunale ed in
seguito del decreto del giudice che ne accerterà la regolarità
formale. Se il lavoratore propone ricorso al giudice del lavoro, senza aver espletato
il tentativo obbligatorio di conciliazione, il giudice non potrà
proseguire il giudizio ma lo dovrà sospendere assegnando alle parti
un termine di 60 giorni per l'espletamento della conciliazione. Qualora il tentativo non riesca, l'unica strada che rimane aperta è quella giudiziale, la parte dovrà (con l'assistenza di un legale) proporre ricorso al tribunale del luogo dove è sorto ilrapporto di lavoro ossia dove si è concluso il contratto o il luogo dove si trova l'azienda o il luogo dove si trova una sua dipendenza. (art.413 c.p.c.).
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