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Locazioni: la diciplina normativa: La legge 431/98 segna la fine dell' "equo canone " e dei patti in deroga, viene pure definita una nuova procedura per gli sfratti, punti salienti della legge in esame sono la previsione di due tipi di contratti locativi: quello cosiddetto libero e quello convenzionato. Contratto libero: in questo tipo viene lasciata ampia libertà alle parti di definire l'entità del canone e gli altri aspetti contrattuali, con la sola limitazione legale della durata del rapporto fissata normativamente in 4 anni con rinnovo automatico di altri 4 anni. Contratto di locazione convenzionato: è quello stipulato rifacendosi ai contratti tipo stipulati in sede locale tra le associazioni dei proprietari e dei conduttori, sulla base a tali contratti possibile determinare l'importo del canone in base alla tipologia di appartamento (superficie, l'ubicazione etc.). Per tale contratto è prevista la durata minima di 3 anni rinnovabile per altri 2. La disdetta del contratto: il proprietario può al termine della
durata del contratto non rinnovare lo stesso in presenza di precise circostanze
dando il preavviso al conduttore nel termine di 6 mesi prima della naturale
scadenza del rapporto. L'imposta di registro: la legge impone la registrazione dei contratti
di locazione ed è corrisposta nella misura del 50% dal proprietario
e dal restante 50% dal conduttore; nel caso di contratti convenzionati
è prevista una riduzione dell'importo da corrispondere annualmente.
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