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Locazioni:

la diciplina normativa:

La legge 431/98 segna la fine dell' "equo canone " e dei patti in deroga, viene pure definita una nuova procedura per gli sfratti, punti salienti della legge in esame sono la previsione di due tipi di contratti locativi: quello cosiddetto libero e quello convenzionato.

Contratto libero: in questo tipo viene lasciata ampia libertà alle parti di definire l'entità del canone e gli altri aspetti contrattuali, con la sola limitazione legale della durata del rapporto fissata normativamente in 4 anni con rinnovo automatico di altri 4 anni.

Contratto di locazione convenzionato: è quello stipulato rifacendosi ai contratti tipo stipulati in sede locale tra le associazioni dei proprietari e dei conduttori, sulla base a tali contratti possibile determinare l'importo del canone in base alla tipologia di appartamento (superficie, l'ubicazione etc.). Per tale contratto è prevista la durata minima di 3 anni rinnovabile per altri 2.

La disdetta del contratto: il proprietario può al termine della durata del contratto non rinnovare lo stesso in presenza di precise circostanze dando il preavviso al conduttore nel termine di 6 mesi prima della naturale scadenza del rapporto.
I motivi per cui è ammessa la disdetta: 1) allorchè il proprietario-locatore intenda utilizzare l'immobile per sé o per i propri familiari o parenti entro il 2° grado. 2) allorchè il proprietario intenda destinare l'immobile all'esercizio di attività mutualistiche o assistenziali mediante enti di natura pubblicistica 3)quando il conduttore disponga di altro alloggio libero nello stesso Comune.4) quando l'immobile faccia parte di un edificio danneggiato da ricostruire o da ristrutturare ed il locatore sia in possesso dell'autorizzazione per l'esecuzione di tali lavori.
Se la facoltà della disdetta non viene esercitata nei casi previsti dalla legge è prevista una multa per il proprietario, che dovrà corrispondere al conduttore, l'ammontare di una somma di denaro pari a 36 mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
Anche il conduttore può esercitare la disdetta nel termine di 6 mesi prima della scadenza del contratto qualora ricorrano gravi motivi.

L'imposta di registro: la legge impone la registrazione dei contratti di locazione ed è corrisposta nella misura del 50% dal proprietario e dal restante 50% dal conduttore; nel caso di contratti convenzionati è prevista una riduzione dell'importo da corrispondere annualmente.
Le agevolazioni fiscali: nel contatto convenzionato il conduttore oltre ad avere una minor somma da corrispondere per l'imposta di registro potrà portare in detrazione dal proprio reddito l'affitto nella denuncia dei redditi.
Le agevolazioni fiscali per il proprietario: riduzione dell'IRPEF del 30% del reddito e riduzione dell'imposta di registro (come per l'inquilino).
Per il contratto libero non sono previsti sconti fiscali.